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Il consulente finanziario autonomo e le società di consulenza finanziaria non possono raccomandare i BOT !

  

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Ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria è stata applicata l’esenzione facoltativa di cui all’art.3, comma 1, della direttiva MIFID II. Ai sensi della lettera b) di tale previsione non sono autorizzati a prestare servizi di investimento, tranne attività di consulenza in materia di investimenti relativa a valori mobiliari e quote di organismi d’investimento collettivo.


I valori mobiliari sono definiti all’Articolo 4, comma 1, punto 44) della MIFID II, e risultano, nell’ ALLEGATO I, SEZIONE C, della medesima direttiva, ben distinti dalle quote di organismi d’investimento collettivo e dagli Strumenti del mercato monetario.


Gli Strumenti del mercato monetario, definiti all’Articolo 4, comma 1, punto 17) della MIFID II, sono: ”categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;”.


Per quanto la lettera della norma in italiano parli di buoni del tesoro che astrattamente potrebbero includere BOT, BTP, CTZ, BTP€i, CCTeu, BTP ITALIA, la lettera della norma in inglese parla di “treasury bills” che sono obbligazioni di breve termine (maturità all’emissione di 397 giorni o meno) emesse da uno stato sovrano.


Quindi parrebbe potersi desumere che per buoni del tesoro debbano intendersi, nel contesto della definizione di strumenti monetari, esclusivamente i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) che sono titoli a breve termine – ovvero con durata non superiore a un anno – privi di cedole.


Il problema è che nella definizione di raccomandazione personalizzata nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’Articolo 9, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016, non compaiono solo le raccomandazioni di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a un determinato strumento finanziario, esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario, ma anche di detenere un determinato strumento finanziario.


Quindi, se nel portafoglio del cliente o del potenziale cliente, che lo stesso dovesse sottoporre all’attenzione del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria dovesse rientrare un buono ordinario del tesoro, dovrebbe essere a rigore ignorato o comunque il cliente o potenziale cliente andrebbe opportunamente avvisato che tale strumento non rientra nel perimetro del servizio e che il fatto di non prenderlo in considerazione non deve essere inteso come raccomandazione a detenerlo. Subentrano però a questo punto considerazioni in merito all’impatto che può avere sulla valutazione dell’adeguatezza degli investimenti raccomandati il fatto che alcuni investimenti (caratterizzati per natura da basso rischio) non possano essere presi in considerazione nell’ambito del servizio.

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