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Cos'è l'ACF - Un modo semplice, veloce, efficace e gratuito a disposizione degli investitori per risolvere controversie con gli intermediari (banche, sim, CFA ecc.) senza doversi rivolgere al giudice.
SI PRECISA CHE IL DIRITTO DI RICORRERE ALL’ARBITRO NON PUÒ FORMARE OGGETTO DI RINUNCIA DA PARTE DELL’INVESTITORE ED È SEMPRE ESERCITABILE, ANCHE IN PRESENZA DI CLAUSOLE DI DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AD ALTRI ORGANISMI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE EVENTUALMENTE CONTENUTE NEI CONTRATTI.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/
Contatti: Ufficio di Segreteria Tecnica dell’ACF - Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma. info.acf@consob.it acf@pec.consob.it T. 06 8477850
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Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.
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l'Arbitro per le controversie finanziarie