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In relazione ai contenuti della lettera del Direttore Generale dell’Anasf pubblicata in data odierna su Il Sole 24 Ore (pag.14) a proposito: della denominazione di consulente finanziario indipendente; di indipendenza (che secondo l'associazione “riguarda il servizio di consulenza che viene prestato e non il soggetto che lo presta"); del valore intellettuale del servizio di consulenza, DIAWONDS esprime le seguenti opinioni.


1) nel caso dei consulenti finanziari autonomi l'indipendenza riguarda il soggetto. Infatti il D.M. n. 206/2008 prevede all'art. 5 i requisiti d'indipendenza che precludono al consulente finanziario autonomo l'accesso all'albo unico sussistendo rapporti, ivi specificati, che possano condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti; 2) nel caso dei soggetti abilitati (che si avvalgono di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" ai sensi dell'art. 31, co.1, D.L. 58/1998) l'indipendenza riguarda il servizio. In particolare, per quanto riguarda l'esercizio della consulenza in materia di investimenti, il D.L. 58/1998 prevede, in sintesi, (ex art.24-bis, co. 2, lett. a)) che nella prestazione del servizio "su base indipendente" sia garantito che gli obiettivi di investimento del cliente non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti dal prestatore del servizio (o da entità ad esso legate in maniera tale da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza) ma sia valutata una congrua gamma di strumenti finanziari diversificati.

  

Quindi, mentre la prestazione su "base indipendente" non impedisce all'intermediario finanziario di soddisfare gli obiettivi d'investimento del cliente valutando anche i propri strumenti finanziari o di entità ad esso strettamente legate, al consulente finanziario autonomo che intrattenga rapporti che possano condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti è preclusa l'attività stessa.


L’indipendenza è pertanto requisito soggettivo e sostanziale al fine della prestazione della consulenza in materia d’investimenti da parte del consulente finanziario autonomo mentre in relazione ai soggetti abilitati è attributo del servizio che, se prestato su “base indipendente”, non implica di per sé indipendenza sostanziale.

 

Infine, a parere dello scrivente, "il valore intellettuale del servizio di consulenza” non si esplica tanto “nell’individuare gli obiettivi del risparmiatore, nella successiva selezione degli strumenti da usare per la pianificazione e nel continuo monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nel tempo” quanto piuttosto nell’attività che precede le raccomandazioni personalizzate riguardo le operazioni relative agli strumenti finanziari: ovvero gli studi e le ricerche di analisi finanziaria  aventi  ad  oggetto gli strumenti finanziari incluse  previsioni  sul loro andamento  futuro nonché sui mercati finanziari.


Nel caso degli intermediari finanziari, il servizio di consulenza in materia di investimenti è esercitato dal soggetto abilitato (Banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, etc.…) che, per l'offerta fuori sede del servizio, si avvale del “consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede” (agente collegato). Il valore intellettuale sta quindi nel servizio esercitato dal soggetto abilitato (la consulenza in materia di investimenti) e non nell'offerta fuori sede del servizio stesso che è un’offerta dai caratteri prettamente commerciali.

  

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Consulenza in materia di investimenti: indipendenza dei soggetti / del servizio