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Premesse:


1. L’investimento PIR conforme fruisce di agevolazione fiscale generando rendimenti esenti da tassazione. Si costituisce destinando somme o valori ad un investimento qualificato ovvero composto da un insieme di “strumenti finanziari qualificati” che sia almeno pari al 70% del PIR e per almeno il 21% destinato a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di mercati regolamentati esteri.


2. Strumenti finanziari qualificati possono essere non solo quelli di imprese fiscalmente residenti in Italia ma anche quelli di imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, che svolgono un’attività diversa da quella immobiliare*, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.


3. Il PIR può essere costituito, avvalendosi di intermediari abilitati, attraverso un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, con annesso c/c di appoggio, esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato.


Osservazioni:


1. Quali sono gli indici di mercati regolamentati esteri equivalenti al FTSE MIB? In base alle Linee Guida MEF sono i principali indici di mercati regolamentati esteri quali ad esempio: il FTSE 100, per il mercato inglese; il DAX, per il mercato tedesco; il CAC 40, per il mercato francese; l’AEX, per il mercato olandese; l’IBEX, per il mercato spagnolo e il PSI 20, per il mercato portoghese. Quindi, seguendo la medesima logica, probabilmente lo sono anche: l’ATX per l’Austria; il BEL 20 per il Belgio; l’OMXC20 per la Danimarca; l’OMX Tallinn per l’Estonia; l’OMX Helsinki 25 per la Finlandia; l’ISEQ 20 Index per l’Irlanda; l’OMX Riga per la Lettonia; l’OMX Vilnius per la Lituania; il WSE WIG 20 Index per la Polonia; l’OMXS30 per la Svezia; l’OMX Iceland 8 per l’Islanda; l’OSEBX per la Norvegia; il CSE Main Market Index per Cipro; ed altri ancora, ma non vi è certezza in quanto non è stato fornito un elenco completo.


2. Come si fa a sapere se imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo (le precedenti più Islanda, Liechtenstein, Norvegia) hanno una stabile organizzazione in Italia? Le linee guida MEF richiamano la definizione di stabile organizzazione di cui all’art. 162 del TUIR (che a sua volta ricalca l’articolo 5 del modello di convenzione OCSE). Il punto è che, come anche discusso in questa pagina web, è tutt’altro che semplice o immediato stabilirlo; ad esempio, una controllata residente in Italia si può considerare una stabile organizzazione della controllante estera solo se è soddisfatto un triplice ordine di condizioni: esistenza di un legame di controllo, totale integrazione economica tra le distinte entità e strumentalità delle prestazioni. Inoltre è considerabile stabile organizzazione la società Italiana che vende beni in nome e per conto della controllante estera; ma è così facile saperlo? Provateci …


3. L’investitore privato che volesse costituirsi il PIR da solo, ad esempio selezionando un certo numero di azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in Europa, incontrerebbe non poche difficoltà. Oltre all’incertezza circa il requisito della stabile organizzazione e le difficoltà ad individuare con certezza il principale indice di borsa di riferimento, con il rischio di riprese fiscali successive per violazione dei vincoli d’investimento, è necessario trovare un intermediario abilitato disposto ad aprire un apposito rapporto di custodia o amministrazione titoli con annesso c/c di appoggio. Attualmente parrebbe allo scrivente che gli unici intermediari disposti ad offrire tale possibilità siano Directa Sim con il conto PIR (con operatività su azioni MTA, Xetra e BATS Europe, obbligazioni, ETF, fondi e Certificati) ed Invest Banca con IB PIR (con operatività su azioni MTA, AIM ed obbligazioni MOT).


Per concludere, il contribuente, avvalendosi di un intermediario abilitato, deve poter accedere allo speciale regime fiscale agevolativo delineato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i “piani di risparmio a lungo termine” anche con il “fai da te” ovvero deve poter essere messo nelle condizioni di scegliersi da solo gli strumenti finanziari qualificati da destinare al PIR. Tra gli strumenti finanziari qualificati contemplati dalla norma non rientrano solo quelli di imprese italiane ma anche quelli di imprese europee e del SEE, con stabile organizzazione in Italia. Esistono peraltro obiettive difficoltà nel poter reperire facilmente e con certezza l’informazione se un’impresa europea abbia o meno stabile organizzazione in Italia. Inoltre non è stato fornito un elenco completo dei principali indici di mercati regolamentati esteri equivalenti al FTSE MIB.


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PIR "Fai da te" e la stabile organizzazione