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3 January 2017 13:32:37


Who cares?


Era il primo settembre del 2007 quando su Plus Attualità de Il Sole 24 Ore (Ma.l.C./ pag.15) veniva pubblicato l’articolo: “Consulenti finanziari. Il futuro dei professionisti «fee only» con l'approvazione della Mifid. Un tavolo per le norme transitorie. Definirà come si potrà svolgere la professione in attesa dell'albo.”


Sono passati quasi dieci anni, sei governi (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni - in carica), la Mifid sta per essere soppiantata dalla Mifid II e le norme transitorie sono ancora transitorie, cioè sono state prorogate di semestre/anno in semestre/anno per ben dodici volte senza che i consulenti «fee only», ovvero quelli remunerati a parcella e privi di alcun legame di dipendenza, mandato o agenzia con gli intermediari finanziari abbiano ricevuto piena legittimazione.


L’albo dei promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) è stato recentemente ridenominato “albo unico dei consulenti finanziari” per far spazio, in apposite sezioni, alle società di consulenza finanziaria (diverse dai soggetti abilitati) ed ai consulenti finanziari autonomi (i «fee only» o consulenti finanziari buy-side) ma le sezioni di quest’ultimi ancora non sono operative e presumibilmente, io credo, non lo saranno fino al 3 luglio 2017 e forse oltre stando ai contenuti dell’ultima proroga.


Ma cosa si intende per regime transitorio? Beh semplice: prima del recepimento in Italia della Mifid ovvero prima del primo novembre 2007 tutti potevano dare liberamente consigli d’investimento a chiunque (ad esempio “compra Eni, vendi Fiat, tieni Bot e CCT” e questo senza alcun accesso ai fondi dei clienti) a prescindere da qualsiasi esperienza pregressa, professionalità, copertura assicurativa, rapporti con emittenti e intermediari etc.…


A seguito del recepimento nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 164/2007 della direttiva europea 2004/39/CE (appunto la Mifid), la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta fra i "servizi e attività di investimento", il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato a soggetti abilitati (gli intermediari finanziari). L’articolo 19 (Disposizioni finali e transitorie [n.d.r. appunto il regime transitorio]), comma 14, della legge 164/2007 ha previsto che detta riserva di attività non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 e successivamente prorogato in diversi momenti alla data ultima di recepimento in Italia della Mifid II (il 3 luglio 2017) anche ai fini dell’adeguamento alla MiFIR e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.


Chi negli ultimi circa dieci anni si è trovato a soddisfare le condizioni stabilite dal regime transitorio ha potuto operare in qualità di consulente finanziario «fee only» apparentemente avvantaggiandosi di una situazione di privilegio in un mercato inaccessibile ad altri; di fatto ha subito gli effetti dannosi di norme incerte, del mancato riconoscimento pubblico della professione e, conseguentemente, di una domanda del servizio offerto che non ha potuto svilupparsi adeguatamente.


Si tratta di questioni che, secondo l’opinione di DIAWONDS, meriterebbero l’approfondimento da parte di enti come il Ministero del Lavoro (come per certi aspetti già avvenuto in altri paesi), dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di talune Istituzioni europee, ma DIAWONDS dubita che chi ha subito danni, anche ingenti, in questi anni troverà mai alcun giusto ristoro.



Perché? Semplicemente perché non interessa a nessuno, investitori in primis.


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Ecco di seguito le dodici proroghe intervenute (modifiche dell’articolo 19, comma 14, della Legge 164/2007):


03/06/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con L. 2 agosto 2008, n. 129 (con l'art. 4-bis).


31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (con l'art. 41, comma 16-bis).


01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 23, comma 7).


30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, (con l'art. 1, comma 14).


29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, (con l'art. 1, comma 1).


29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, (con l'art. 23, comma 1).


29/12/2012 La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla L.

24 febbraio 2012, n. 14 (con l'art. 1, comma 388).


26/06/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n.150), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la proroga al 31 dicembre 2013 del termine e del regime giuridico di cui alla disposizione (indicata nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) dell’art.23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.


30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"”; termine quest’ultimo anticipato in sede di conversione: “le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"” e poi scaduto senza l’intervenuto di alcuna proroga come analogamente già successo a gennaio 2009).


24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"“).


30/12/2015 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), ha disposto (con l'art. 10, comma 4) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".”)


30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) ha disposto (con l’art.13, comma 5) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".”)



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