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16 November 2015 15:52:30

Casa Della Consulenza? Così No Grazie. Ecco perché.


E’ in discussione presso la Camera la proposta di Legge n. 3369 (Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria) già approvata dal Senato il 14 ottobre 2015. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato al 17 novembre p.v.


La proposta (art.1, comma 4) prevede che i promotori finanziari di cui all’art. 31 della Legge 58/1998 (TUF) assumano la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede» mentre i consulenti finanziari di cui all’art. 18-bis del TUF assumano la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti».


Implicitamente sembrerebbe che le nuove denominazioni siano tese a rimarcare l’impossibilità per il consulente finanziario indipendente ad offrire il proprio servizio fuori sede.


Se così fosse, il consulente finanziario ex art. 18-bis (così come le società di consulenza finanziaria ex art.18-ter del TUF) continuerà a non poter far sottoscrivere alla clientela contratti di consulenza in materia di investimenti al di fuori della propria sede; potrà presumibilmente continuare invece a svolgere fuori sede ogni attività esecutiva afferente a contratti già conclusi che non si risolva in un’attività promozionale o diretta al perfezionamento di nuovi contratti1.


Non poter offrire il proprio servizio al di fuori della propria sede rappresenta per il consulente finanziario ex art. 18-bis (e società ex art.18-ter) un grave svantaggio commerciale che non trova, a parere di DIAWONDS, alcuna valida giustificazione se non quella formale.


Il Legislatore infatti ha deciso, nel lontano 2007, di non annoverare i consulenti finanziari ex 18-bis (e società ex art.18-ter) nell’elenco dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (inclusa quindi la consulenza in materia di investimenti), come invece a parere di DIAWONDS sarebbe stato decisamente più opportuno; ha invece previsto, con gli articoli 18-bis e 18-ter, la possibilità per i consulenti finanziari persone fisiche e per le società di consulenza finanziaria, iscritti in apposito Albo e subordinatamente al possesso di determinati requisiti, di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.


La questione è già stata portata alla pubblica attenzione nell’anno 2009 dall’Avv. Papetti in sede di prima consultazione sul regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. N. 58/1998 In materia di consulenti finanziari:


1) “oggetto: osservazioni al documento di consultazione regolamento di attuazione dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari.


…Art. 13 (Incompatibilità) 1. L’attività di consulente finanziario è incompatibile: a) con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario;


[a questo proposito andrebbe rivista la disciplina dell’offerta fuori sede dei servizi e attività di investimento alla luce del nuovo “servizio e attività di investimento” rappresentato dalla consulenza in materia di investimenti quando offerto dal consulente finanziario persona fisica. In base al principio di parità di accesso al mercato e condizioni equivalenti di esercizio dell’attività, il consulente finanziario persona fisica (che non è né un soggetto abilitato né un intermediario) dovrebbe essere messo in condizione di poter effettuare l’offerta fuori sede della consulenza in materia di investimenti alla stessa stregua degli intermediari finanziari. In particolare il prevedere che i consulenti finanziari persone fisiche possano avere anche la qualifica di promotori finanziari operanti esclusivamente nell’interesse proprio -quindi senza mandato- allorché offrono fuori sede il loro servizio di consulenza finanziaria, non pregiudicherebbe in nessun modo il requisito di indipendenza da intermediari ed emittenti. Allo stesso modo il consulente finanziario persona fisica, trovandone convenienza, dovrebbe potersi avvalere di promotori finanziari per l’offerta fuori sede del servizio di consulenza.]…”


2) “regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. N. 58/1998 In materia di consulenti finanziari esiti della prima consultazione e nuovo documento di consultazione 18 novembre 2009…


Osservazioni


L’avv. Gianluca Papetti, relativamente alla lett. a), osserva che al consulente finanziario dovrebbe essere permesso di effettuare l’offerta fuori sede della consulenza in materia di investimenti alla stessa stregua degli intermediari finanziari; secondo il partecipante alla consultazione, pertanto, si dovrebbe consentire ai consulenti finanziari persone fisiche di avere anche la qualifica di promotori finanziari operanti esclusivamente nell’interesse proprio, senza mandato, al fine di permettere loro di offrire fuori sede il proprio servizio di consulenza finanziaria.


Valutazioni


Con riguardo alle osservazioni dell’avv. Papetti, si rileva che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del TUF, possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento esclusivamente le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate. Deve, quindi, escludersi, allo stato, che i consulenti finanziari possano svolgere offerta fuori sede dei propri servizi. ...”.


1vedere sul punto l’osservazione all’art.13 del Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria, nel documento di illustrazione degli esiti della seconda consultazione pubblica del 15  gennaio 2010.


MILANO, 16 Novembre 2015 - ©DIAWONDS® tutti i diritti riservati